Art. 5.

      1. Le parole «prestatore di lavoro» di cui al primo comma dell'articolo 2116 del codice civile si interpretano come riferite anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, chiamati a svolgere in via esclusiva le attività per le quali sono iscritti alla Gestione stessa. Ai medesimi lavoratori sono pertanto riconosciute le tutele previste dal predetto articolo 2116 del codice civile.